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28 marzo 2024

Cos’è e come si richiede la carta blue Ue?


Le risposte alle domande più frequenti

Con il Decreto legislativo del 18 ottobre 2023, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati in uno Stato membro Ue (c.d. Carta blu UE).

La nuova direttiva ha sostituito la direttiva 2009/50/CE che per la prima volta aveva introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati.  L’obiettivo della nuova direttiva è quello di promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, modificando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all’interno dell’Unione.

In Italia la direttiva è stata recepita con il D.lgs. n.152/2023, il quale ha modificato in diversi punti l’articolo 27-quater del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. n. 286/98, articolo con cui era stata attuata la attuato la prima direttiva sui lavoratori stranieri altamente qualificati. Con la circolare congiunta Interno- Lavoro del 28 marzo 2024 sono stati forniti i chiarimenti necessari per dare attuazione alle procedure introdotte dalla nuova legge.

Che cos’è la Carta blue UE? A chi può essere rilasciata?
La “Carta blue Ue” può essere rilasciata ai lavoratori extra Ue altamente qualificati. Si tratta di un canale di ingresso che consente l’assunzione dall’estero e al di fuori delle quote fissate con il decreto flussi, di lavoratori in possesso in maniera alternativa:

a) di un titolo di istruzione superiore  di  livello  terziario  o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato  dall’autorità  competente  nel   Paese  dove  è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di  istruzione superiore  di  durata  almeno  triennale.

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;

c) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata da almeno  cinque  anni   di   esperienza   professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nella domanda di carta blu

d) solo per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di carta blu.

L’introduzione dei nuovi requisiti di “qualifica professionale” risponde alla necessità di colmare il gap di competenze e professionalità richieste dal mercato del lavoro italiano, permettendo di selezioanre all’estero personale tecnico specializzato, ma non più necessariamente laureato, per il quale prima non era possibile richiedere la Blue Card.
Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato “Carta blue UE”. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro più tre mesi.

Cosa si intende per ingressi al di fuori delle quote?
Nell’ambito delle norme del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/98 - TUI) dedicate all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri per motivi di lavoro, l’art. 27 e seguenti prevedono una serie di categorie di lavoratori per i quali il nulla osta al lavoro o non è necessario oppure, quando è richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con il decreto flussi.

Qual è la procedura prevista per ottenere la Carta Blue UE?
Il datore di lavoro deve inviare la domanda per il rilascio del nulla osta esclusivamente on-line, collegandosi al sito del Ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/, registrandosi tramite l’identità digitale SPID e compilando il modello specifico per la richiesta (modello BC).

Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, l’asseverazione (vedi sotto), il datore di lavoro deve altresì indicare:

1. la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (prima della modifica erano 12). Deve, anche, essere indicata quale sarà la retribuzione annuale del lavoratore, la quale non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda per unità di lavoro dipendente come rilevata dall'ISTAT e disponibile al seguente link: http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=12006) )(circa 33.500 euro).

2. il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario, oppure
     - l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore maturata (nei casi di lavoratori in possesso dei requisiti di qualifica professionale introdotti dalle nuove norme). In tal caso è richiesta apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei  contratti di lavoro e/o di buste paga da allegare alla domanda; oppure
 - i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate, consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

In caso di istruttoria con parere positivo (da adottarsi entro 90 giorni dall’invio della domanda), lo Sportello Unico procede all’inoltro telematico del nulla osta alla Rappresentanza Diplomatica competente. Dopo il rilascio del nulla osta il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sortello Unico il richiedente dovrà mostrare gli originali (o copai confome)  della documentazione comprovanti il titolo di istruzione o la qualifica professionale posseduta e già allegati alla richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico.
La durata del visto d’ingresso è pari a quella autorizzata dal nulla osta e comunque non superiore a 365 giorni.

Cosa si intende per titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario?
Come chiarito dalla circolare congiunta del 27 marzo 2024, il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario è un diploma rilasciato da una Università o Istituto non universitario al termine di un percorso di  istruzione superiore di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni

 

Come si dimostra il possesso di una qualifica professionale superiore, attestata dall’esperienza professionale?
Come chiarito dalla circolare congiunta del 28 marzo 2024,per provare il possesso di tale requisito è necessario presentare il contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l’aggiunta facoltativa di lettera redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, che deve essere di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (o tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).
Non è necessario presentate tali documenti nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (per esempio i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso

Come si dimostra, per le professioni regolamentate, il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206?
Come chiarito dalla circolare congiunta del 28 marzo 2024, per il riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande di riconoscimento, presentate ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, le autorità indicate all'articolo 5 del medesimo decreto (Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti - impresainungiorno.gov.it). La materia è disciplinata dall'articolo 49 del D.P.R. 394 del 1999.
A tal fine deve essere allegato alla domanda di nulla osta il Decreto di riconoscimento adottato dall’Amministrazione competente.
Non è necessario presentate tali documenti nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (per esempio i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso

I documenti che provano il possesso del titolo di istruzione o la qualifica professionale devono essere tradotti e legalizzati?
Si, come chiarito dalla circolare congiunta del 28 marzo 2024,i documenti richiesti devono essere presentati in copia autentica (o copia conforme all'originale), dopo essere stati legalizzati presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, mediante apposizione dell'Apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento e con traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche o mediante apposizione dell'Apostille, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.
Con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, la documentazione deve essere corredata dalla Dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli istruzione superiore, compresi quelli abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate, è  possibile presentare l’attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche  (CIMEA).

La dichiarazione di valore rispetto al titolo di studio conseguito all’estero  è necessaria anche per l'assunzione di personale medico sanitario in presenza di deroga all’esercizio della professione?

No, per questo tipo di ingressi (ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34) non è necessario che sia prodotta la dichiarazione di valore relativa al titolo conseguito all'estero.

Infatti, il personale medico -sanitario, secondo la procedura emergenziale di cui al citato articolo,  viene reclutato in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli di studio e professionali al fine di supplire alla carenza di queste figure professionali nel mercato del lavoro nazionale.

In particolare, l'articolo 6 bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 prevede, fino al prossimo 31 dicembre 2025, una procedura semplificata per il reclutamento dei professionisti medico -sanitari abilitati all’estero: in particolare l’esercizio della professione può avvenire previa comunicazione all' Ordine competente:
- dell'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata;
- della denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale si presta l'attività, nonché ogni successiva variazione.

La dichiarazione di valore è un documento di natura informativa che descrive il titolo estero conseguito e fornisce ogni elemento utile per consentirne la valutazione alle competenti Autorità italiane, ai fini del suo riconoscimento. In considerazione del fatto che, per questo tipo di reclutamento di personale medico -sanitario, non è necessario il riconoscimento del titolo, la procedura di ingresso dall’estero e la richiesta della Carta Blu UE può prescindere dall’acquisizione di detta dichiarazione di valore.

Quali  tipologie contrattuali rientrano nell’ipotesi di offerta vincolante di lavoro?
L'offerta vincolante, prevista dalla norma in alternativa alla proposta di contratto,  è una promessa di impegno del datore di lavoro alla stipula di un futuro contratto, diversamente dalla proposta di contratto che è completa di tutti i relativi elementi
La normativa vigente  riconduce l'ipotesi di offerta vincolante esclusivamente nell’ambito del  avoro subordinato, quale "collaborazione organizzata dal committente" ai sensi dell'art. 2, co. 1 Decreto legislativo 81 del 2015.   Si tratta di rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore altamente qualificato, deve effettuare attraverso il Centro per l’impiego, la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale?
Sì, anche per assumere un lavoratore altamente qualificato occorre effettuare il preventivo passaggio al Centro per l’impiego prima dell’invio della domanda di assunzione.
Il datore di lavoro  prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro deve verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il relativo modulo 
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

a)            il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;

b)           il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo  al lavoro offerto;

c)            il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione (qui il modello) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

 Nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, il datore di lavoro e non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore altamente qualificato deve produrre l’asseverazione?
Sì, anche per assumere un lavoratore altamente qualificato è necessario produrre l’asseverazione ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.

Si ricorda, che in base alle ultime modifiche normative, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali.

I titolari di carta blue possono richiedere il ricongiungimento familiare?
Si, il diritto al ricongiungimento familiari è loro riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall’articolo 29 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98)
Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, che può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Il permesso di soggiorno del familiare, in presenza delle relative condizioni, può essere rilasciato contestualmente alla Carta blu UE, se le domande sono presentate contemporaneamente.

Il titolare di carta blue Ue può cambiare lavoro dopo l’ingresso in Italia?
Per il titolare di Carta blue UE sono previste limitazioni, per i primi 12 mesi di occupazione legale sul territorio nazionale (prima delle modifiche tale termine era di due anni), sia relativamente all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In tal caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell’asseverazione) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.
Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma
È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale, l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale o siano per legge riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

Cosa succede se il titolare di un permesso di soggiorno “Carta blue Ue” perde il posto di lavoro?
Anche  al titolare di Carta blu UE (per espresso richiamo contenuto nell’articolo 27 quater TUI) si applica la disposizione di cui all’art. 22, comma 11 del  TUI, ai sensi del quale “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Il regolamento di attuazione stabilisce le  modalità  di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini  dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di  collocamento  con  priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.”

Pertanto, anche il titolare di Carta blue Ue, nelle more dell’ottenimento di un nuovo contratto di lavoro, può rimanere regolarmente nel territorio nazionale per un periodo non inferiore ad un anno. Le limitazioni previste, per il titolare di Carta blu UE, per il primo anno di occupazione legale sul territorio nazionale, sono quindi  relative solo all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, mentre per il resto, il comma 15 dell’articolo 27-quater stabilisce il principio di parità di trattamento dei titolari

La carta blue può essere richiesta anche da un cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia?
Si, oltre ai cittadini stranieri residenti all’estero, anche il cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea, può ottenere la Carta blue UE, se in possesso dei requisiti previsti. Rispetto al passato le nuove norme hanno esteso tale possibilità anche ai lavoratori stagionali, ai beneficiari di protezione internazionale e ai titolari di un permesso di soggiorno per ricerca o per ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Il permesso di soggiorno ICT è uno speciale permesso di soggiorno rilasciato a cittadini stranieri, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, regolati dall’articolo 27-sexies nel TUIM).
Sono, invece, esclusi dalla possibilità di chiedere la Carta blue UE gli stranieri che:
- soggiornano, o hanno chiesto di soggiornare, a titolo di protezione temporanea, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- soggiornano, o hanno chiesto di soggiornare,  per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale (art 18), violenza domestica (art. 18-bis), calamità (art.20-bis), particolare sfruttamento lavorativo (art.22, comma 12-quater, (atti di particolare valore civile  (art.42-bis), protezione speciale ( art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008, n. 25);
- soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale; - soggiornano in qualità di richiedenti il permesso per ricerca ai sensi dell'articolo art.27-ter T.U. Immigrazione; - beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9 bis del T.U. Immigrazione per motivi di lavoro autonomo o subordinato; - fanno ingresso in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti; - soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell'art.art. 27, comma 1 lett.a), g) e i) T.U. Immigrazione; - sono destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (art. 27-quater, comma 3 T.U. Immigrazione).

Possono richiedere la carta blu in Italia i titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro? Sono previste semplificazioni?
Si, con le nuove norme introdotte sono state definite le regole di mobilità dei lavoratori in possesso di Carta Blu rilasciata da altri Stati membri, sia riguardo alla mobilità di breve durata e alla mobilità di lunga durata.
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni, previa dichiarazione di presenza al questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da uno Stato membro, dopo dodici mesi di soggiorno legale in detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un' attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta.Il termine di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui lo straniero faccia ingresso in Italia spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era trasferito da un primo Stato membro, per le medesime finalità.
Entro 1 mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro. La domanda di Nulla Osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro italiano anche se il titolare della Carta Blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.
Il datore di lavoro deve indicare, a pena di rigetto della domanda, anche i seguenti requisiti:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido. 

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, la decisione è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta Blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine di trenta giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia ovvero dal rilascio del nullaosta ove lo straniero sia già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza e richiede il permesso di soggiorno.