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22 luglio 2021

Emersione, i chiarimenti dell’Inps sull’invio delle comunicazioni obbligatorie


Fornite istruzioni operative anche sulle procedure da seguire in caso di subentro

L’INPS, con un messaggio del 15 luglio scorso, ha fornito risposte e istruzioni operative in merito all’invio della comunicazione obbligatoria relativa all’emersione dei rapporti di lavoro domestici, oltre che sulle conseguenze dell’esito della medesima procedura.

Nel messaggio l’Inps distingue tra le domande presentate per concludere un rapporto di lavoro (c.d. rapporti in conclusione) da quelle relative a rapporti di lavoro già in essere (rapporti in essere) e per ognuna di esse fornisce le opportune indicazioni operative.
L’Istituto ricorda che la comunicazione obbligatoria rappresenta il canale con il quale l’INPS viene a conoscenza della presenza di un’istanza di emersione presentata allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) relativa ad un rapporto di lavoro già in essere. Se questa manca il rapporto di lavoro denunciato non risulta iscritto negli archivi del lavoro domestico. Per le domande presentate per i lavoratori extracomunitari per i quali non è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria d’ufficio dallo Sportello Unico per l’immigrazione , ad esempio perché il lavoratore straniero era privo del codice fiscale, il datore di lavoro deve contattare lo Sportello Unico al fine di sollecitare l’invio della comunicazione obbligatoria all’INPS oppure informarsi sui motivi che non ne hanno permesso l’invio.

Se il datore di lavoro, al momento della domanda, ha dichiarato solo l’intenzione di voler assumere un lavoratore straniero già presente sul territorio italiano, dovrà presentare la comunicazione obbligatoria di assunzione attraverso il servizio presente sul portale dell’INPS entro il giorno precedente l’effettivo inizio dell’attività lavorativa. Solo quando le parti verranno convocate per la stipula del contratto di soggiorno presso il SUI, il rapporto di lavoro da provvisorio passerà a definitivo.

L’INPS infine prende in considerazione le ipotesi di subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura di emersione, distinguendo tra interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore (decesso dell’assistito oppure del datore di lavoro) e cessazione per altri motivi. Nel primo caso può subentrare un componente familiare del defunto o altro datore di lavoro, anche modificando il rapporto di lavoro, purché l’attività rientri in uno dei settori di cui all’art. 103 del DL 34/2020 e sussistano gli altri requisiti di legge.
Se, invece, il subentro avviene non per cause di forza maggiore (ad esempio perché è trascorso un lungo periodo di tempo dalla data di presentazione dell’istanza e non sussistono più le necessità dell’assunzione) il nuovo datore di lavoro deve presentare la comunicazione obbligatoria di assunzione entro il giorno precedente l’inizio dell’attività, secondo la normativa vigente, mentre il lavoratore ed il datore di lavoro che aveva avanzato l’istanza di emersione saranno convocati presso il SUI per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.