È possibile, nelle more della definizione della procedura di emersione, iniziare a svolgere l'attività lavorativa? Cosa bisogna fare nel caso in cui prima dei chiarimenti contenuti nella circolare del 24 luglio, il lavoratore abbia iniziato a svolgere l'attività lavorativa dopo l'invio dell'istanza di regolarizzazione e senza trasmissione della comunicazione obbligatoria? Come si effettua la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico per causa di forza maggiore?
Sono queste le nuove Frequently Asked Questions, pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno con cui vengono dall'Amministrazione fornite risposte ad alcune delle domande che datori di lavoro e lavoratori si pongono sulla regolarizzazione in corso.
In particolare, sono tre i nuovi chiarimenti forniti.
Il primo riguarda le modalità con cui il lavoratore può iniziare regolarmente a svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato la domanda. L'Amministrazione ricorda che, come chiarito nella Circolare del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020, il solo fatto di aver inviato una istanza di regolarizzazione non rappresenta in nessun modo una azione sostitutiva all'invio della comunicazione obbligatoria ed è quindi necessario che il datore di lavoro assolva a questo adempimento di legge. Solo a fronte di questo evento, si potrà considerare il rapporto di lavoro instaurato e valido.
Il secondo chiarimento interessa invece i lavoratori che nelle more delle indicazioni fornite con la circolare del 24 luglio abbiano iniziato a svolgere l'attività lavorativa dopo l'invio dell'istanza di regolarizzazione e senza trasmissione della comunicazione obbligatoria.
Nella risposta viene chiarito che è ammesso che l'obbligo di comunicazione obbligatoria sia assolto tardivamente, indicando una data di inizio rapporto di lavoro successiva al giorno di invio dell'istanza di regolarizzazione, con valenza ora per allora, nell'ottica di sanare situazioni preesistenti alla data di pubblicazione della circolare congiunta del 24 luglio 2020.
Ai datori di lavoro – precisal'Amministrazione - non saranno comminate le sanzioni per tardiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, né per tardivo pagamento di contributi previdenziali, se il rapporto di lavoro è avvenuto in una data compresa fra la data di invio dell'istanza e il 24 luglio, data di pubblicazione della circolare.
Infine, l'ultimo chiarimento riguarda le modalità con cui effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico, nel caso in cui tale rapporto di lavoro, iscritto provvisoriamente dall'INPS, si interrompa per decesso dell'assistito o del datore di lavoro, nelle more della definizione della procedura di emersione . In tal caso, chiarisce l'Amministrazione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito http://www.inps.it, accedendo con il proprio PIN a servizi on line – servizi per il cittadino – servizi di rapporto di lavoro domestico – variazione di rapporto di lavoro, scegliendo la motivazione "decesso o altro" .
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