Ha natura obbligatoria, ma non vincolante il parere che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto a rilasciare nell'ambito della procedura di conversione di un permesso di soggiorno da minore età a studio o lavoro.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione III, nella sentenza del 1 giugno 2020, n. 3431, in linea con una giurisprudenza ormai consolidata sul punto.
Il quadro normativa
L'art. 32 del d. lgs. n. 286/1998 (TUI) prevede che ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 184/83 ovvero sottoposti a tutela, può essere rilasciato al compimento della maggiore età un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo. Qualora non sussistano taluni dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 32, d.lgs. 286/1998 (ingresso in Italia del minore da almeno tre anni e partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile di almeno due anni), tale permesso è rilasciato previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali - DG dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione.
La sentenza
Il Consiglio di Stato ha ricordato che in assenza di indicazioni contrarie, il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 32, co. 1 bis, TUI) non ha natura vincolante ma configura un possibile modus procedendi dell'Amministrazione chiamata a pronunciarsi sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in motivi di lavoro subordinato.
Ne consegue che, in presenza di parere non favorevole, e senza che ciò ne escluda la rilevanza, la questura deve comunque compiere accertamenti per valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo richiesto.
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