L’ampia discrezionalità dei Comuni nell’individuare i beneficiari di buoni spesa, generi alimentari e prodotti di prima necessità durante l’emergenza Coronavirus può “discriminare in modo diretto o indiretto alcune persone”. Sono rischiosi criteri come la cittadinanza italiana o comunitaria, il possesso del permesso Ue per lungo soggiornanti o della carta di soggiorno, o anche la residenza nel Comune interessato.
Lo scrive l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni nelle Linee Guida in materia di interventi di solidarietà alimentare in esecuzione all’ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Protezione Civile trasmesse all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il documento arriva dopo una lettera che il direttore dell’Unar aveva inviato al presidente dell’Anci all’inizio di aprile, auspicando scelte “non discriminatorie e inclusive”.
Nelle Linee Guida si ricorda che quegli aiuti devono rispondere ai “bisogni primari di persone in particolare stato di bisogno in seguito all’emergenza Covid 19”. Le esclusioni in base a cittadinanza, tipologia del permesso di soggiorno o residenza violano a vario titolo la normativa europea (direttiva 2011/98 per i titolari di permesso unico e direttiva 2011/95 per i beneficiari di protezione internazionale) e nazionale (Dlgs n.215/2003 3 Testo Unico Immigrazione), sono discriminatorie ed escludono dal beneficio “proprio quei soggetti che in questo momento si trovano nelle condizioni di maggiore bisogno”.
In conclusione, l’Unar suggerisce quindi a i Comuni di rispettare i seguenti criteri:
-estendere i buoni pasto a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, indipendentemente dal tipo e dalla scadenza del permesso di soggiorno
-estendere i buoni pasto e i generi di prima necessità anche agli stranieri senza titolo di soggiorno e a quelli che non sono iscritti all’anagrafe, purché domiciliati di fatto nel Comune, anche temporaneamente a causa del blocco della mobilità imposto dall’emergenza.
Leggi: Unar. Linee Guida in materia di interventi di solidarietà alimentare in esecuzione all’ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Protezione Civile