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Quadro istituzionale: il D.lgs n. 13/201

Il D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 prevede l’impegno da parte dello Stato a promuovere l’apprendimento permanente quale diritto della persona  e ad assicurare pari opportunità di riconoscimento, valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale art.1). Il decreto definisce un pacchetto di regole volte a promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. In pratica si cerca di valorizzare il c.d. «apprendimento permanente» e cioè le attività intraprese dalla persona nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di continua crescita dell’individuo e per una “spendibilità” nel mercato del lavoro.

Il decreto, composto di 11 articoli, contiene una consistente sezione dedicata a costruire un terreno linguistico e concettuale comune, ovvero un glossario chiaro ed istituzionale su concetti quali: competenze; apprendimento formale, non formale e informale; soggetti titolari e titolati nell’ambito del sistema pubblico di certificazione; validazione dell’apprendimento; certificazione delle competenze. Viene così chiarito che l'elemento distintivo tra individuazione, validazione e certificazione è la finalità. L’individuazione e validazione delle competenze è un processo di analisi, ricostruzione e riconoscimento delle competenze possedute dalla persona, con prioritaria attenzione anche a quelle acquisite al di fuori dei percorsi formali di istruzione e formazione e può, ma non necessariamente deve, essere seguita dalla certificazione. La certificazione è invece la procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali (come la frequenza di scuola, di università ecc.), anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali (come il lavoro nelle imprese, il volontariato, ecc.) e informali (come l’attività familiare o del tempo libero). La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato.

 

 

Il decreto legislativo in sintesi prevede:

  • tre tipologie di standard di servizi di validazione e certificazione:

a)    standard di processo: come si erogano i servizi di certificazione e validazione

b)    standard di attestazione: cosa si rilascia nei certificati, quali informazioni “viaggiano” e come rimangono tracciabili;

c)    standard di sistema: “chia facosa” e con quali garanzie di adeguatezza, qualità e tutela dei beneficiari.

  • la costituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze 

La sede di lavoro deputata all’implementazione del sistema viene individuata nel Comitato Tecnico Nazionale composto da Enti titolari delle qualificazioni ovvero:

  1. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per i titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
  2. Le Regioni e le PA di Trento e Bolzano per le qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;
  3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi o altrimenti regolamentate;
  4. Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità per le qualificazioni delle professioni regolamentate.