Il D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 prevede l’impegno da parte dello Stato a promuovere l’apprendimento permanente quale diritto della persona e ad assicurare pari opportunità di riconoscimento, valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale art.1). Il decreto definisce un pacchetto di regole volte a promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. In pratica si cerca di valorizzare il c.d. «apprendimento permanente» e cioè le attività intraprese dalla persona nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di continua crescita dell’individuo e per una “spendibilità” nel mercato del lavoro.
Il decreto, composto di 11 articoli, contiene una consistente sezione dedicata a costruire un terreno linguistico e concettuale comune, ovvero un glossario chiaro ed istituzionale su concetti quali: competenze; apprendimento formale, non formale e informale; soggetti titolari e titolati nell’ambito del sistema pubblico di certificazione; validazione dell’apprendimento; certificazione delle competenze. Viene così chiarito che l'elemento distintivo tra individuazione, validazione e certificazione è la finalità. L’individuazione e validazione delle competenze è un processo di analisi, ricostruzione e riconoscimento delle competenze possedute dalla persona, con prioritaria attenzione anche a quelle acquisite al di fuori dei percorsi formali di istruzione e formazione e può, ma non necessariamente deve, essere seguita dalla certificazione. La certificazione è invece la procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali (come la frequenza di scuola, di università ecc.), anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali (come il lavoro nelle imprese, il volontariato, ecc.) e informali (come l’attività familiare o del tempo libero). La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato.
Il decreto legislativo in sintesi prevede:
a) standard di processo: come si erogano i servizi di certificazione e validazione
b) standard di attestazione: cosa si rilascia nei certificati, quali informazioni “viaggiano” e come rimangono tracciabili;
c) standard di sistema: “chia facosa” e con quali garanzie di adeguatezza, qualità e tutela dei beneficiari.
La sede di lavoro deputata all’implementazione del sistema viene individuata nel Comitato Tecnico Nazionale composto da Enti titolari delle qualificazioni ovvero: