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Ricongiungimento familiare possibile anche nel caso di unione civile

I chiarimenti del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare prot. n. 3511 del 5 agosto 2016, ha chiarito che le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd. Testo Unico sull'Immigrazione) relative al ricongiungimento familiare e al permesso di soggiorno per motivi familiari si applicano anche nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

La circolare del Ministero dell'Interno sottolinea come il comma 20 articolo 1 della Legge 20 maggio 2016 equipari le parti di una unione civile ai coniugi del matrimonio e di conseguenza questi possono beneficiare dell'estensione dell'applicazione degli artt. 29 ss. del Testo Unico sull'Immigrazione.

Il cittadino straniero residente in Italia potrà, dunque, presentare richiesta di ricongiungimento familiare a favore del partner con cui ha contratto l'unione in Italia o all'estero e la Rappresentanza diplomatica italiana provvederà al rilascio del visto di ingresso a seguito degli accertamenti sull'autenticità dei documenti comprovanti l'unione civile.

Qualora uno dei due contraenti di una unione civile sia un cittadino italiano e l'altro un cittadino straniero, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico sull'Immigrazione, alle medesime condizioni previste per il coniuge straniero di un qualsiasi cittadino italiano.



(Fonte: Ministero dell'Interno)

(Aggiornamento: 20 Agosto 2016)