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Il permesso unico per soggiorno e lavoro

La direttiva europea 2011/98/UE ha introdotto in tutti gli Stati UE una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti per i lavoratori stranieri che soggiornano regolarmente in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.).

L'ordinamento italiano era già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, e conseguente il decreto legislativo di recepimento ha introdotto solo alcune leggere modifiche al quadro normativo già in vigore.

Tra questo l'inserimento della dizione "permesso unico lavoro" sui permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di l'attività lavorativa.

In pratica su alcuni permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa è aggiunta la dicitura "perm. unico lavoro".

ATTENZIONE: Nonostante consentano, comunque lo svolgimento di attività lavorativa, la dicitura "perm. unico lavoro" non viene inserita: nei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, nei permessi rilasciati per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l'ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.