Il riconoscimento formale di un titolo di studio permette di attribuire valore legale a tale titolo in Italia. Il titolo diviene in tutto e per tutto uguale (equipollenza) ad un titolo italiano ed è quindi valido per:
- lavorare e accedere a professioni non regolamentate;
- praticantato ed esami di stato;
- partecipare a concorsi pubblici;
- accedere a percorsi formativi.
Il riconoscimento può riguardare titoli accademici e titoli di studio di scuola secondaria (I e II grado).
Titoli accademici
Attraverso il riconoscimento, un titolo universitario/AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) conseguito all'estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato dall'ente accademico che lo riconosce. Il percorso può avvenire tramite il rilascio di una dichiarazione di equipollenza oppure il conferimento del titolo accademico italiano corrispondente (pergamena).
Il riconoscimento avviene per comparazione tra il contenuto formativo del percorso di studi realizzato e il contenuto formativo previsto dall'analogo corso di laurea attivo presso l'ente cui si presenta domanda. Bisogna quindi che l'università/AFAM abbia un corso di studi il più possibile simile a quello che si vuol far riconoscere (consulta l'elenco delle università italiane). Non tutte le università/AFAM, inoltre, prevedono la possibilità di attivare questo percorso. Dove è possibile, esistono sportelli dedicati (di solito le segreterie studenti stranieri) a cui ci si può rivolgere.
La documentazione necessaria per il riconoscimento di titoli universitari/AFAM consiste di:
1) diploma di scuola secondaria di II grado (scuola superiore), tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore;
2) diploma di laurea, tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore;
3) elenco degli esami sostenuti, rilasciato in forma ufficiale dall'istituto di provenienza, tradotto e legalizzato.
In virtù dell'autonomia universitaria, tuttavia, possono esserci differenze significative tra università/AFAM nella forma della documentazione richiesta.
Alcune università/AFAM, per esempio, accettano il Diploma Supplement al posto della Dichiarazione di Valore e dell'elenco degli esami sostenuti. Se la Dichiarazione di Valore della laurea riporta chiaramente le caratteristiche del percorso di studi pre-universitario (durata, ente formativo, eccetera), alcuni atenei non richiedono la Dichiarazione di Valore del diploma di scuola superiore. Molte università, poi, accettano i programmi analitici degli esami sostenuti anche in lingua straniera.
Le università italiane richiedono il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore” (comunemente detto “Maturità”) per l’iscrizione ai corsi di laurea. I titoli finali di scuola secondaria conseguiti all’estero consentono l’accesso a corsi di laurea se possiedono le seguenti caratteristiche generali: a) essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero; b) essere validi per l'iscrizione all'università nel paese che li ha rilasciati; c) essere stati rilasciati dopo almeno 12 anni complessivi di studio, tra scuola primaria e scuola secondaria. Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo secondario estero, indipendentemente dalla loro nazionalità: sia per i titoli secondari rilasciati nei paesi dell’Unione Europea (Ue) che in quelli non-Ue.
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Titoli di studio di scuola secondaria di I e II grado
Con questo percorso di riconoscimento il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato da una scuola secondaria italiana. Il riconoscimento avviene tramite rilascio di una dichiarazione di equipollenza.
Attualmente in Italia il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria è accessibile solo ai cittadini dell’Unione Europea e ai titolari di protezione internazionale. I cittadini extra Ue che necessitino di un titolo di scuola secondaria di I grado o di II grado che abbia valore legale in Italia devono iscriversi presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tali centri, sono stati istituiti proprio allo scopo di soddisfare le esigenze d’istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 16° anno – sia italiani che stranieri. Attraverso questo canale anche i cittadini stranieri possono conseguire un titolo di studio legalmente valido (diploma di scuola secondaria di primo grado – ex diploma di licenza media).
In ogni caso, al fine di partecipare ad un concorso pubblico, i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti possono chiedere “l’equivalenza” del titolo di studio posseduto ( riconoscimento ai fini concorsuali).
Per ottenere l’equipollienza di un titolo di scuola secondaria di I grado occorrono:
1) diploma di scuola secondaria di I grado in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore;
2) elenco delle materie studiate (pagella scolastica), rilasciato in forma ufficiale dall'istituto di provenienza, tradotto e legalizzato.
La domanda deve essere presentata agli uffici deputati dell'Ufficio Scolastico Territoriale (UST), la sede locale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
L'UST:
- fornisce informazioni e supporto a chi è interessato a chiedere il riconoscimento dei titoli di scuola;
- verifica la completezza e l'idoneità della documentazione presentata;
- compara il percorso di studi frequentato all’estero con quello previsto in Italia;
- valuta la possibilità di riconoscere il titolo estero;
- comunicano all’interessato l'esito della valutazione.
Per il riconoscimento del diploma di scuola secondaria di II grado la documentazione necessaria consiste di:
1) diploma di scuola secondaria di II grado in originale o in copia autenticata, tradotto e accompagnato da Dichiarazione di Valore;
2) elenco delle materie studiate (pagella scolastica), rilasciato in forma ufficiale dall'istituto di provenienza, tradotto;
3) programma analitico delle materie studiate in ogni annualità (programmi ministeriali), tradotto, in forma ufficiale o preso da siti ufficiali.
Anche in questo caso l'ente competente è l'Ufficio Scolastico territoriale.
Per saperne di più https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli