La terza parte del decreto legge n. 145/24 contiene una serie di norme che intervengono sulla disciplina in materia di soccorso in mare ai migranti, sull’attività di identificazione dei migranti privi di documenti e su disposizioni processuali.
Di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte.
MODIFICA ALLA DISCIPLINA SUL SOCCORSO IN MARE
Viene introdotta una nuova disciplina concernente le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare, ispirandosi alla normativa già presente nel testo d. l. n. 130/2020, adattandola, tuttavia, alla diversità di mezzo e di autorità competenti.
In base alle nuove norme, i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l'obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area e i centri di coordinamento degli Stati costieri. L’inosservanza delle predette indicazioni operative è sanzionata amministrativamente, sia tramite sanzione principale pecuniaria che con sanzione accessoria interdittiva, quest’ultima consistente nel fermo amministrativo dell’aeromobile. Per la prima violazione si prevede un fermo di venti giorni; la durata dell’interdizione aumenta progressivamente in caso di reiterazione delle violazioni, arrivandosi sino al sequestro cautelare amministrativo e alla confisca amministrativa.
Vengono, inoltre, ridotti i termini per l’impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo (da 60 giorni a 10), nonché per il successivo provvedimento del Prefetto (da 20 giorni a 5) e, al n. 2), attribuendo al Prefetto, competente ai sensi della legge n. 689 del 1981, il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato.
OBBLIGO DEL RICHIEDENTE ASILO E DEGLI STRANIERI IRREGOLARI DI COLLABORARE ALLA PROPRIA IDENTIFICAZIONE
Le nuove norme prevedono che lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell'accertamento della propria età, identità, cittadinanza nonché ai paesi in cui ha soggiornato e transitato, l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Allo straniero è attribuito il diritto di essere presente, con l’assistenza di un mediatore culturale, alle operazioni di accesso e analisi dei dati indicati dalla disposizione, onde favorirne la consapevolezza e l’informazione dirette circa le attività svolte. Il verbale delle operazioni è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato, in particolare nel caso in cui si abbiano dubbi sull’età dichiarata.
NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI FRONTIERA
Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un'ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati anche a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE.
Viene inoltre ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 142 del 2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.
NORME RELATIVE AI RICHIEDENTI ASILO
Le nuove norme intervengono sulla disciplina di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, prevedendo che la domanda di protezione internazionale si intenda implicitamente ritirata nei casi in cui:
a) il richiedente,fatto salvo il caso alcune eccezioni, prima di essere convocato per il colloquio di cui all’articolo, si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento;
b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione
Le nuove norme mirano, inoltre, a colmare vuoto normativo, in forza del quale fino ad oggi non era consentito alla Commissione nazionale per il diritto di asilo procedere alla revoca della protezione speciale di cui sia titolare un cittadino straniero nei confronti del quale sussistano fondati motivi per i quali, sulla base di valutazioni e comunicazioni provenienti dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, esso sia ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato.
Alla commissione nazionale per il diritto di asilo, nel rispetto del principio di non respingimento, si attribuisce quindi anche la competenza anche per la revoca della protezione speciale per il caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato. È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.
Il decreto-legge, infine, apporta modifiche alle disposizioni processuali applicabili alle materie sulle quali le sezioni specializzate giiudicano in composizione collegiale. In particolare, si introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo. Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni.