Il Capo II del decreto-legge n. 145/24 contiene una serie di norme che che mirano a combattere lo sfruttamento dei lavoratori e a garantire una maggior tutela alle vittime che contribuiscano a far emergere tale fenomeno.
A tal fine, il nuovo decreto contiene previsioni che garantisco ai lavoratori sfruttati, in caso di utile e proficua collaborazione con gli organi giudiziari preposti, il diritto a permanere legalmente nel territorio dello stato e un percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro che consenta loro di innestarsi nell’ambito di un tessuto economico sano e non in condizioni di sfruttamento.
Con le norme introdotte, si prevedono in particolare:
IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER GLI STRANIERI VITTIME DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Il nuovo decreto introduce alcune modifiche al Testo Unico Immigrazione (D.lgs. n. 286/98), tra cui l’inserimento dell’articolo 18-ter che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo. Tale permesso di soggiorno che sostituisce quello prima previsto dall’articolo 22 comma 12 quater, reca la dicitura “casi speciali, consenta la permanenza sul territorio per sei mesi, con possibilità di rinnovo per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Tale permesso, analogamente a quello previsto per le vittime di tratta, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. In attesa del rilascio il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio. A seguito del rilascio di tale permesso di soggiorno il giudice, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per il reato di ingresso e soggiorno irregolare.
A rilasciare il permesso di soggiorno, alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare, è il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente:
Condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono:
- l’accertamento di situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale emerse nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603-bis del codice penale. Tali situazioni di sfruttamento lavorativo possono essere segnalate all’autorità giudiziaria o al questore anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tal caso, l’Ispettorato stesso esprime un parere anche in merito all’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
- collaborazione del lavoratore straniero all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili.
MISURE DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Il nuovo decreto prevede all’articolo 6 misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo. nei confronti degli stranieri cui viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter.
È previsto che tali misure abbiano una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno e sono estese anche nei confronti dei parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore.
L’attuazione e l’individuazione delle modalità esecutive di tali misure avverranno tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base delle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Il programma di assistenza conterrà un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l’iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
È altresì prevista la possibilità per i destinatari delle misure di beneficare dell’assegno di inclusione, in deroga ai criteri di residenza ordinariamente previsti per l’attribuzione di tale beneficio
Se ne ricorrono i presupposti, ai titolari del permesso di soggiorno previsto dal nuovo art. 18 ter possono essere applicate le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, nonché, in alternativa alle misure di assistenza, le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia.
Le nuove norme prevedono, infine, che il lavoratore straniero, vittima di sfruttamento lavorativo, che contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, può essere ammesso al patrocinio gratuito dello Stato