Il capo I del DL 145/2024 contiene una serie di modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, introdotte dal Governo con l'obiettivo di superare talune irregolarità emerse nell’applicazione dei meccanismi dei flussi di ingresso per lavoro.
Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte.
ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DEL VISTO DI LAVORO
Si estende ai visti nazionali l’obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici (attualmente impronte digitali), attualmente previsto per i soli visti Schengen in base al codice visti. Tale disposizione entrerà in vigore solo a partire dall'11 gennaio 2025.
SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI DINIEGO DEI VISTI DI INGRESSO
Fino ad ora, in mancanza di una norma espressa di deroga, il diniego del visto doveva essere preceduto da un avviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. Per i visti Schengen il codice visti non impone un avviso di rigetto.
La modifica introdotta prevede ora che in tutti i casi l’articolo 10-bis relativo al preavviso di rigetto, non si applichi ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.
SOPPRESSIONE DEL MECCANISMO DELLE QUOTE PREVISTE DAL DECRETO FLUSSI, RISERVATE ALLA CONVERSIONE DI PERMESSI DI SOGGIORNO IN LAVORO SUBORDINATO
Il cd “decreto Cutro” (DL 20/2023 convertito nella Legge 50/2023) aveva soppresso la previsione che subordinava la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio e formazione alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi. In tutti questi casi la conversione del permesso di soggiorno, purché ancora in corso di validità, avviene al di fuori del meccanismo delle quote previste dal decreto flussi. Ne consegue che tali permessi possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
In coerenza con tali disposizioni le nuove norme eliminano il limite delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale (art 24 del D. Lgs. 286/1998 TUI), nonché per i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione Europea (art 9-bis TUI).
Si tratta di una semplificazione importante che aiuta a contrastare l’irregolarità e i conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso, nonché a facilitare il diritto dei soggiornanti di lungo periodo di spostarsi e di lavorare in altri Stati membri, agevolando la mobilità all'interno dell'UE ed eliminando uno degli ostacoli che finora ne hanno impedito l'esercizio.
OBBLIGO DI ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE PER IL DATORE DI LAVORO E DIGITALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE E INVIO DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO,
Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire all’Amministrazione un domicilio digitale (PEC) per consentire l’invio certo di comunicazioni essenziali alla prosecuzione dell’iter della domanda. L’'art. 37 del D.L. n. 76/2020 ("disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti"), aveva in realtà già stabilito l'obbligo (previsto entro il 1° ottobre 2020) di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale.
Si assicura in tal modo la disponibilità, in capo allo Sportello Unico per l’immigrazione, di una PEC del datore di lavoro cui inviare e ricevere, con ogni valore legale, tutte le comunicazioni di interesse dell’Amministrazione
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO
Con le nuove norme vengono digitalizzate le procedure di ingresso: si prevede la sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno e dell’accordo di integrazione direttamente tra le parti e non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con successiva trasmissione di tali atti allo Sportello da parte del datore di lavoro.
In particolare, in relazione alla fase iniziale del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, è stato modificato l’articolo 22, comma 2, del TUI., prevedendo l’obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere allo Sportello Unico per l’Immigrazione, contestualmente alla domanda, il certificato di idoneità alloggiativa e l’asseverazione in originale digitale, nonché il domicilio digitale (PEC). Tale modifica consentirà all’Amministrazione di ricevere la necessaria documentazione in originale sin dalla fase di avvio del procedimento amministrativo, eliminando, così, la necessità di una successiva convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico ai fini dell’acquisizione di tale documentazione in originale cartaceo.
Coerentemente con la digitalizzazione del procedimento, con riferimento alla fase successiva al rilascio del nulla osta lavoro subordinato, viene soppresso l’obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto giorni dall’ingresso di quest’ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno. In particolare, si prevede che entro il predetto termine di otto giorni, il datore di lavoro e il lavoratore provvedano a sottoscrivere digitalmente (mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno il quale, a cura del datore di lavoro, dovrà essere tempestivamente trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore potrà firmare il contratto anche in forma autografa.
La nuova disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno si applica anche nelle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, di ingresso per lavoro in casi particolari di cui all’art. 27 T.U.I. e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all’art. 27-quater T.U.I.
Si prevede, in tutti i casi, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel caso di mancata trasmissione, nel termine di otto giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o, in generale, da cause non imputabili al lavoratore.
Infine, è stata introdotta anche la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis T.U.I.
RICHIESTA DI CONFERMA DEL DATORE DI LAVORO PRIMA DEL RILASCIO DEL VISTO E SANZIONE DI IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO IN PASSATO
Sono state, introdotte disposizioni finalizzate a prevenire o far fronte ad alcune condotte di datori di lavoro che, dopo l’inoltro della richiesta del nulla osta, si disinteressano del prosieguo del relativo procedimento amministrativo.
Si introduce, quindi, in capo al datore di lavoro l’obbligo di confermare, l’ interesse ad assumere il lavoratore prima che venga rilasciato il visto. In particolare, il datore di lavoro, dovrà confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.
In pratica la nuova procedura, che entrererà in vogore solo da gennaio, prevede che emesso il nulla osta al lavoro il Sistema Informativo dei visti che riceve la domanda di visto dal lavoratore, invierà, prima di lavorarla, una comunicazione al Sistema Informativo del Sportello Unico, il quale a sua volta trasmetterà al datore di lavoro via PEC una richiesta di conferma dell’interesse all’assunzione. Soltanto la conferma positiva, comunicata in ritorno tra i sistemi, farà andare avanti il procedimento di emissione del visto. In assenza di conferma entro 7 giorni il nulla osta è revocato.
Viene, inoltre, prevista l’irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito di precedente, analoga richiesta. Irricevibile anche la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione risulti emesso decreto che dispone il giudizio o condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (art.603-bis del codice penale).
RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PREVENTIVA VERIFICA DI INDISPONIBILITÀ DI LAVORATORI GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE (CD LABOUR MARKET TEST)
Dal 2022, il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro è tenuto a verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un modulo predisposto dal Ministero del Lavoro o dalle Regioni. Alla richiesta di nulla osta, pertanto si può procedere solo se:
- il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
- oppure il il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata dal datore di lavoro. Con il nuovo decreto sono stati ridotti da 15 a 8 i giorni di attesa necessari per una risposta. Se il centro per l’impiego quindi non comunica entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta di aver individuato uno o più lavoratori disponibili e in linea con il profilo ricercato, il datore di lavoro può legittimamente ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.
LAVORATORI STAGIONALI, POSSIBILITÀ DI STIPULARE, NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL NULLA OSTA AL LAVORO, UN NUOVO CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE.
L’attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.
Le nuove norme prevedono in primo luogo l’iscrizione obbligatoria dei lavoratori stagionali sulla c.d. piattaforma SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, istituito dal DL n. 48/23) a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno (anche in tal caso digitalizzata). Sebbene la posizione del lavoratore risulterà, in un primo momento, archiviata in virtù del rapporto di lavoro in essere instaurato all’ingresso, la stessa ritornerà ad essere visibile alla scadenza del precedente contratto allo scopo di facilitare il lavoratore nella ricerca di un nuovo impiego. Il nuovo rapporto di lavoro dovrà inoltre essere obbligatoriamente intermediato attraverso la piattaforma SIISL.
Le nuove norme fissano, inoltre, un limite temporale, pari a sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può intervenire la nuova offerta di lavoro stagionale e la conseguente proroga e rinnovo del nulla osta e del permesso di soggiorno. Rimane fermo l’obbligo per il lavoratore stagionale, fatta salva la possibilità di conversione del permesso di soggiorno in altro permesso per motivi diversi (conversione ora possibile al di fuori delle quote) di abbandonare il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno.
Oltre alle modifiche a regime, il nuovo decreto contiene, all’articolo 2, una serie di NORME INTRODOTTE IN VIA SPERIMENTALE PER IL 2025 finalizzate alla razionalizzazione delle procedure di rilascio del nulla osta all’ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato, previsti per l’anno 2025 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023. Tali norme prevedono:
LA PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA AL LAVORO CON CHIUSURA ANTICIPATA RISPETTO AL CLICK DAY
Viene regolamenta e anticipata di mesi rispetto al cd click day, la fase di precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno. Si tratta di una fase in cui viene offerta ai datori di lavoro la possibilità di selezionare il modello di richiesta di nulla osta e predisporne i campi in modo che la domanda sia pronta per l’invio nella giornata del c.d. click day, in cui è fondamentale l’invio tempestivo delle domande, essendo le stesse prevalentemente trattate in ordine cronologico di arrivo.
Al fine di ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili, le nuove norme prevedono che la precompilazione dei moduli sarà possibile solo dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 (nonché, limitatamente al settore turistico per il click day del 1° ottobre dal 1° luglio al 31 luglio).
Contestualmente all’accesso alla precompilazione le amministrazioni interessate effettueranno un controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro e successivamente, durante il lasso di tempo che intercorre tra la chiusura del termine per il precaricamento delle domande e il click day, verranno fatti i controlli sull’osservanza delle disposizioni del CCNL e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo anche conto dell’asseverazione che il datore di lavoro allega alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Per maggiori chiarimenti sulle modalità per la compilazione dei moduli, il decreto rinvia ad un’apposita circolare interministeriale.
CANALE DI INGRESSO SPERIMENTALE PER L’ASSISTENZA DI GRANDI ANZIANI E DISABILI, NEL LIMITE DI 10.000 UNITÀ
Sempre in via sperimentale per il 2025il nuovo decreto prevede l’ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità.
Si tratta di una quota che si aggiunge alle 9.500 quote già destinate dal decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma per il cui ingresso viene prevista una procedura diversa, in vista di un'eventuale effettiva fuoriuscita di tale categoria di lavoratori dal decreto flussi, in ragione della fluidità e difficile programmabilità delle esigenze lavorative connesse a tali specifici settori.
La procedura che viene sperimentata prevede che le richieste di nulla osta per tale categoria di lavoratori debbano essere presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL), ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. In pratica anche se il rapporto di lavoro verrà effettivamente instaurato nei confronti dell’assistito e non dell’Agenzia, le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate solo tramite le APL o le le associazioni datoriali. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona dell’assistito o del suo coniuge o parente o affine entro, salvo alcune eccezioni, il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell’assistito.
Anche per la presentazione di tali domande è previsto un click day (7 febbraio 2025) e si applicano tutte le disposizioni previste dall’articolo 22 TUI, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. Il nulla osta verrà, pertanto rilasciato solo previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo Testo unico.
Le nuove norme prevedono anche alcune limitazioni per i lavoratori che utilizzeranno tale canale di ingresso: in particolare nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, sarà possibile esercitare esclusivamente l’attività lavorativa autorizzata e eventuali cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti però di quote che dovrebbero essere fissate con i successivi decreti flussi
NUMERO MASSIMO DI DOMANDE PER RICHIEDENTE
Le nuove norme introducono per il 2025 un limite massimo per le richieste di nulla osta al lavoro che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano all’intermediazione delle organizzazioni datoriali. Tale limite, previsto già in passato, ma eliminato a partire 2007, mira ad impedire la proliferazione di domande di singoli dietro le quali non c’è una reale offerta di lavoro. Per limitare le strumentalizzazioni, viene ora prevista la reintroduzione di un limite di 3 richieste di nulla osta al lavoro presentate da datori di lavoro come utenti privati. Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria o i consulenti del lavoro.
I CLICK DAY E LE NUOVE QUOTE PER IL 2025
Le quote di ingresso e le date dei click day per il 2025 sono già stati fissati nel Decreto di programmazione triennale (DPCM 27 settembre 2023). In particolare:
- dalle ore 9:00 del 5 febbraio possono essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- dalle ore 9:00 del 7 febbraio possono essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria)¸
- dalle ore 9:00 del 12 febbraio possono essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.
A tale date se ne aggiunge un’altra ovvero quella:
- dalle ore 9,00 del 1° ottobre 2025 riservata al solo settore turistico-alberghiero (per soddisfare le quali verranno messe da parte il 30% delle quote già riservate al settore)
Il nuovo decreto aumenta inoltre le quote riservate ai lavoratori stagionali per l’anno 2025, che passano da 93.550 a 110.000 eper cui si prevede una ripartizione in parti uguali tra il settore agricolo e quello turistico (fermo restando le quote che vengono riservate ai cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria, rispettivamente 47.000 per il settore agricolo e 37.000 per quello turistico).
ELIMINAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO PER LA FASE DI ESAME DELLE DOMANDE RELATIVE A LAVORATORI DI STATI A RISCHIO (NEL 2025 SI TRATTA DI BANGLADESH, PAKISTAN E SRI LANKA)
L’articolo 3 del nuovo decreto,ai fini di prevenire e contrastare fenomeni recentemente riscontrati di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, prevede che, per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o priva dei requisiti previsti dalle legge, non si applichi la procedura di silenzio assenso prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro.
Di regola trascorsi 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso.
In base alla modifica introdotta, per l’assunzione dei lavoratori di quei Paesi che verranno individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non sarà possibile e il nulla osta al lavoro potrà essere rilasciato solo dopo verifiche effettive da parte della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. In via transitoria, nell’attesa dell’adozione di tale decreto tale procedura si applicherà fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka e si estenderà anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non è stato ancora rilasciato il visto di ingresso.
La prima parte del decreto si conclude con disposizioni dirette al potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.