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FAQ sui programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero

Le risposte alle domande più frequenti. Aggiornamento 19 settembre 2024




Il cd. “Decreto Cutro” (D.L. 20/2023, convertito dalla L. 50/2023) ha modificato l’articolo 23 del Testo Unico dell’immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il MLPS ha adottato e pubblicato le Linee guida dedicate alle modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per la loro valutazione



Cosa si intende per programmi di formazione professionale e civico-linguistica?
Sono programmi finalizzati alla realizzazione di attività formative: i corsi professionali mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; i corsi di formazione civico-linguistica forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche, necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.

Chi sono i destinatari dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica?
I cittadini stranieri residenti in Paesi terzi e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in tutti gli Stati non appartenenti all’Unione Europea (i cosiddetti “Paesi Terzi”), di primo asilo o di transito.

In quali Paesi possono essere realizzati i programmi di formazione professionale e civico-linguistica?
I programmi di formazione professionale e civico-linguistica possono essere realizzati in tutti i cosiddetti “Paesi Terzi”, ivi compresi quelli candidati all’ingresso.

Chi può proporre i programmi di formazione professionale e civico-linguistica?
Possono essere soggetti proponenti, singolarmente o in forma di partenariato:
- Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;
- Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni;
- Organizzazioni internazionali ed intergovernative;
- Enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;
- Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015;
- Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015;
- Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco dell’Agenzia per la Cooperazione italiana;
- Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.

Qual è la differenza tra partner e soggetto aderente?
Il partner di progetto è destinatario di una quota di budget per la realizzazione di determinate attività e rappresenta, quindi, un centro di costo. Per ciascun partner deve essere compilata, in Piattaforma, la sezione relativa alla Scheda anagrafica del Partner.
Il Soggetto Aderente, invece, condivide le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa, senza tuttavia avere la titolarità delle attività di progetto e senza rappresentare un centro di costo. Può trattarsi di un Ente pubblico o privato - italiano o straniero - che, in relazione alla propria natura, supporta il progetto (a titolo esemplificativo: soggetto che partecipa alla selezione dei destinatari, o contribuisce alla rilevazione del fabbisogno o all’inserimento lavorativo in Italia dei cittadini stranieri formati).
Per ciascun Soggetto Aderente, l’adesione al progetto deve essere formalizzata con la compilazione della Dichiarazione di Soggetto Aderente, scaricabile dalla Piattaforma, con indicazione della natura e tipologia di supporto che verrà fornito al progetto.

Possono partecipare, in qualità di partner, soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati nelle Linee-guida?
Sì. Le Linee-guida prevedono che possano partecipare in qualità di partner di soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati nel paragrafo “Soggetti coinvolti”, purché l’oggetto sociale o gli scopi statutari siano compatibili con l’attività contemplata nel programma e non vi siano cause ostative in capo ad essi ed ai propri rappresentanti. Le cause ostative sono da intendersi riferite ai requisiti soggettivi di ordine generale riportati dall’articolo 94 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici”. La compatibilità dell’oggetto sociale e l’assenza di cause ostative saranno oggetto di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su carta intestata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente che aderisce al partenariato (o, in alternativa, con timbro e firma autografa).

Che informazioni devono contenere i programmi?
I programmi dovranno necessariamente riportare:
- i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
- le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;
- le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;
- l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;
- le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
- le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
- modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
- modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

Quali sono i contenuti essenziali della formazione?
I programmi dovranno necessariamente prevedere:
- la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998) ed elementi di educazione civica, per l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;
- la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

Quanto devono durare i moduli formativi?
Per quanto riguarda i moduli di formazione linguistica e civica, le Linee guida rimandano al documento adottato in data 12 marzo 2015 dal Ministero della Pubblica Istruzione (“Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione”), Allegato B.1 “Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana - Declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità” e Allegato C, di cui all’ articolo 3 del DPR 179/2011.
I documenti richiamati prevedono, per la formazione linguistica, moduli formativi di almeno 100 ore per il conseguimento del livello A1 e, per l'educazione civica, un monte ore minimo di 10 ore.
Per la formazione professionale il monte ore varia in relazione ai settori di riferimento e al profilo in uscita dal percorso. Va, quindi, determinato dal Soggetto Proponente in modo da poter fornire al destinatario le competenze, coerenti con l'Atlante del Lavoro e delle Professioni elaborato dall’INAPP (Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche), il cui conseguimento sarà attestato dal superamento dell'esame finale.
Per il modulo relativo alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, le Linee-guida rimandano a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il programma formativo deve tener conto delle misure generali di tutela previste dal citato Decreto legislativo. Si precisa, inoltre, che la formazione in materia di sicurezza svolta nell’ambito del programma non assolve l’obbligo formativo che, per legge, rimane in capo al datore di lavoro a seguito dell’assunzione.

La formazione può essere erogata anche a distanza?
La formazione può essere erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali anche la formazione a distanza – FAD. Relativamente al modulo di formazione linguistica, che deve obbligatoriamente consentire il conseguimento almeno del livello A1, la modalità didattica prevalente dovrà essere in presenza, pari al 75% del monte ore dell’intero percorso linguistico, a garanzia di una maggiore efficacia del percorso. Il riferimento normativo è costituito dal DPR 263/2012 e dal D.I. 12 marzo 2015, che disciplinano anche i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolti alla popolazione adulta.
La Commissione interministeriale che esamina e approva le proposte progettuali valuterà, caso per caso, con carattere di comprovata eccezionalità, l’eventuale concessione di deroghe alle percentuali di utilizzo della FAD, pari al 25% del percorso complessivo, in base al target dei partecipanti e alle modalità di erogazione della proposta (a titolo di esempio: rifugiati, erogazione in FAD con svolgimento in modalità sincrona al fine di consentire l’accesso alla formazione in particolari condizioni da dettagliare, ecc..).


Come deve essere accertato il raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana?
Il raggiungimento del livello di lingua A1 è accertato tramite il superamento di un test organizzato dall’ente formatore e strutturato secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021.
In alternativa, potrà essere attestato tramite:
- certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria), ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti certificatori, in conformità con la normativa vigente;
- titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un Istituto di cultura italiana all’estero.

Cosa viene rilasciato ai partecipanti al termine della formazione?
A conclusione dei corsi, ai partecipanti dovrà essere rilasciata un’attestazione degli apprendimenti conseguiti:
- per la formazione linguistica, bisognerà attestare il raggiungimento almeno del livello di lingua A1.
- per la formazione professionale, previo esame finale, dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza, con l’indicazione delle conoscenze maturate e delle competenze acquisite grazie al percorso formativo.

Quale è la procedura per l’approvazione dei programmi?
I programmi di formazione professionale e civico-linguistica e le relative richieste di approvazione, dovranno essere presentate attraverso l’applicativo “Piattaforma Ingressi Formati all’Estero” (PIF), accessibile al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it. Le proposte sono esaminate da una Commissione interministeriale di valutazione, convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e valutate entro 30 giorni, termine previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

Quali sono i criteri di valutazione e di approvazione dei programmi?
La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - unitamente alle altre amministrazioni coinvolte nella Commissione interministeriale - procederà all’esame della proposta valutando la rispondenza all’art. 23 del T.U.I. e alle Linee Guida, con riferimento alla progettazione, all’organizzazione e alla coerenza con la domanda di lavoro.

Come vengono finanziati i programmi di formazione?
L'individuazione delle fonti di finanziamento è a carico dei soggetti proponenti, che possono far ricorso a risorse pubbliche e/o private e prevedere quote di cofinanziamento. Le risorse utilizzate per lo svolgimento delle attività dovranno essere puntualmente indicate nella proposta progettuale. Si ricorda che è fatto assoluto divieto ai soggetti proponenti di esigere o, comunque, di percepire - direttamente o indirettamente - compensi dai destinatari delle attività formative.

Che cosa si intende per “procedura transitoria”?
Il comma 4-ter dell’art. 23 del TUI consente, in via transitoria per gli anni 2023 e 2024, alle organizzazioni datoriali presenti nel CNEL e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi - o con gli operatori dei servizi per il lavoro accreditati a livello nazionale o regionale, o con gli enti e le associazioni di cui all’articolo 42 del TUI - programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine.
Tali programmi non sono sottoposti alla procedura di approvazione da parte della Commissione interministeriale di valutazione. I soggetti proponenti che presentano programmi avvalendosi della procedura transitoria, prevista dal comma 4-ter, potranno tener conto di quanto disposto dalle Linee-guida in merito a finalità, soggetti coinvolti, contenuti essenziali dei percorsi di formazione, requisiti e modalità di attuazione.

I partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo (professionale e civico linguistico) possono lavorare in Italia?
Sì. Il cittadino straniero - residente all'estero e/o apolide o rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito - che ha completato con successo un percorso di formazione professionale e civico-linguistica disciplinato dall'art. 23 del Testo Unico Immigrazione, può fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato, a fronte della richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro.
Il nulla osta per lavoro subordinato viene rilasciato al di fuori delle quote previste dal decreto flussi. La domanda di visto di ingresso deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione, e deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

(Ultimo aggiornamento al 19 settembre 2024)