ll contrasto allo sfruttamento lavorativo è un principio vincolanti per l’ordinamento nazionale.
Nell’ordinamento nazionale italiano, gli articoli 10 e 11 della Costituzione stabiliscono che le regole universalmente riconosciute e accettate dagli Stati sono obbligatorie anche per l'Italia, comprese le fonti e gli obblighi derivanti dall’Unione Europea. La Corte costituzionale ha riservato un ruolo privilegiato agli obblighi derivanti, per l’Italia, dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione Europea.
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ll divieto di svolgere attività destinate al collocamento dei lavoratori nel mondo del lavoro trova le proprie origini nell'art. 27, Legge n. 264/1949 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), che puniva le violazioni con un'ammenda e con il sequestro del mezzo di trasporto utilizzato al fine dell'attività illecita, divieto poi ribadito dagli artt. 1 e 2, l. n. 1369/1960 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi).
Tale divieto venne formalmente abolito a seguito del D.lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30) che riformulava gli strumenti lavoristici di contrasto al fenomeno. Sarà poi il D.l. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, a seguito della pressione delle forze sindacali, che introdurrà nel nostro ordinamento il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.).
Il D.lgs. n. 109/2012, con cui è stata recepita la Direttiva Comunitaria 2009/52/CE (c.d. Direttiva sanzioni), ha inasprito le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che assumono lavoratori in posizione irregolare, prevedendo delle ipotesi aggravanti (con pene aumentate da un terzo alla metà) nei casi in cui il divieto di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare, sia caratterizzato da "particolare sfruttamento". Tale decreto, inoltre, al fine di favorire l'emersione degli illeciti ha previsto, per le ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un PERMESSO DI SOGGIORNO DENOMINATO "PER CASI SPECIALI" ai sensi dell'articolo 22, comma 12 sexies del D.lgs n. 286/1998 (così come da ultimo modificato dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018).
Nel 2014 (con l'art. 6, D.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014), invece, l'intervento del legislatore si è concretizzato nel tentativo di responsabilizzare le aziende agricole alla creazione di una filiera produttiva eticamente orientata, attraverso la creazione di una Rete del lavoro agricolo di qualità a cui possono iscriversi le imprese agricole che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e che non siano destinatarie di sanzioni amministrative definitive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. L'istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità si propone di improntare la domanda di prodotti agricoli all'eticità dei metodi produttivi attraverso la pubblicazione, a cura dell'Inps, di un elenco delle imprese agricole che aderiscono alla Rete, così da incentivare i datori di lavoro a comportamenti virtuosi e rispondere, al contempo, alle critiche sullo scarso rispetto dei diritti umani degli operai agricoli che lavorano in Italia, provenienti anche da altri Paesi europei.
Con l'entrata in vigore del Jobs Act, il D.Lgs n. 149/15 introduce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro quale Agenzia unica di diritto pubblico che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Esso, tra l'altro, svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso Enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Inoltre esercita e coordina su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro.
Successivamente, la Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha previsto specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed esteso responsabilità e sanzioni per i caporali e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione. I principali filoni di intervento della legge riguardano:
- la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
- l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
- l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo anti tratta;
- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.
Nello specifico, tale legge riformula, aggiorna e inasprisce il dettato dell'art. 603-bis del Codice Penale che prevede sanzioni in presenza di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La responsabilità e le sanzioni sono quindi estese sia ai caporali che agli imprenditori che ricorrono alla loro intermediazione. Per un approfondimento sull'attività di vigilanza portata avanti dall'INL vai a Linee Guida Infine, il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto), sottoscritto il 27 maggio 2016 e in vigore sino a Dicembre 2017, ha rappresentato uno primo impegno istituzionale e interregionale. Dal 3 settembre 2018 inoltre, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha convocato un primo tavolo tecnico di coordinamento per definire una strategia nazionale, attraverso un piano triennale, per il contrasto al fenomeno del grave sfruttamento lavorativo. L'articolo 25 quater della Legge n. 136/2018, con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 119/2018 , ha ufficialmente istituito presso il Ministero del Lavoro il TAVOLO SUL CAPORALATO "allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura". Il nuovo Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da rappresentanti di vari Ministeri (Interno, Giustizia, Politiche agricole, Infrastrutture e dei trasporti), dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Con le modifiche introdotte dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, la composizione del Tavolo è stata estesa anche a rappresentanti nominati dall’ Autorità politica delegata per la coesione territoriale e dall’ Autorità politica delegata per le pari opportunità. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
Il Tavolo, inizialmente previsto per un triennio sino al mese di settembre 2022, è stato prorogato sino al 3 settembre 2025. Il Decreto Interministeriale del 17 giugno 2022, con il quale è stata disposta la proroga, ha aggiornato, inoltre, il Decreto Interministeriale del 4 luglio 2019di organizzazione e funzionamento