La disciplina della professione di mediatore interculturale rientra, in generale, nell’ambito della materia “professioni”, di competenza regionale concorrente (art. 117, comma 3, Cost.). Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale” (si veda la sentenza n. 93 del 2008 e la sentenza n. 424 del 2005). In questo quadro anche “l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale” (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).
Secondo tali previsioni, dunque, l’individuazione della figura professionale di mediatore interculturale e degli standard minimi di competenza, l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione a esso rientrano nell’ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche, la certificazione delle competenze e la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
A livello nazionale non è stata mai adottata una legislazione organica che definisca la professione del mediatore interculturale. I riferimenti a tale figura si ritrovano tuttavia sparsi nella normativa in materia di immigrazione e in alcune norme di settrore.
Così, il D.lgs. n. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione), all’articolo 38, in materia di istruzione degli stranieri ed educazione interculturale, richiama la figura dei mediatori culturali come ausilio nelle comunicazioni con le famiglie degli alunni stranieri. Il regolamento di attuazione del Testo unico (art. 45 D.P.R. n. 394/1999) ha poi affidato al collegio dei docenti la formulazione delle proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri, anche attraverso l’opera dei mediatori culturali qualificati. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 42 del Testo unico, le misure di integrazione sociale dovrebbero essere favorite dalla realizzazione di convenzioni con associazioni per l’impiego all’interno delle proprie strutture di stranieri in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi.
Il riferimento alla figura del mediatore si ritrova poi in ambiti legislativi peculiari di alcune aree specifiche, dove la presenza dei mediatori interculturali è concepita quale strumento utile a garantire l’efficienza e l’efficacia delle disposizioni.
La presenza dei mediatori interculturali è prevista, in primo luogo, in ambito educativo e scolastico, quale strumento di supporto al ruolo educativo della scuola. Muovendo da tali premesse, con Circolare n. 24/2006, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha definito i compiti della figura professionale, indicando le seguenti aree di intervento: accoglienza degli alunni stranieri, facilitazione del rapporto tra la scuola e le famiglie, agevolazione della comunicazione, orientamento scolastico e promozione dell’educazione interculturale, valorizzazione della lingua e della cultura di origine degli alunni stranieri.
Disposizioni aventi a oggetto il ruolo del mediatore interculturale si rinvengono anche nella normativa in materia sanitaria, dove riguardano sia la formazione di mediatori specializzati, sia la presenza degli stessi nelle strutture ospedaliere al fine di facilitare la rimozione delle barriere socio-culturali e l’accesso all’assistenza sanitaria. In quest’ambito, particolarmente significativa è la presenza dei mediatori interculturali nei contesti socio-sanitari che operano con le comunità di migranti provenienti dai Paesi con tradizioni escissorie (si vedano la L. n. 7/2006 e il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2007).
La mediazione interculturale assume, inoltre, un ruolo rilevante nell’ambito dei servizi rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale, anche se i riferimenti normativi espliciti non sono numerosi. Al ruolo dei mediatori come strumento per l’integrazione dei migranti è fatto esplicito riferimento nell'ambito della strategia nazionale di integrazione (Piano Nazionale di Integrazione per le persone Titolari di Protezione Internazionale) del 2017. La mediazione culturale e linguistica è, inoltre, un servizio fondamentale nella rete SAI e fa parte dei servizi minimi e obbligatori. In particolare, il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza) [ cfr. DM 18 novembre 2019 - art. 34 delle linee-guida per il funzionamento del sistema di protezione (allegato A)].
Nel 2014 un Gruppo di Lavoro Istituzionale" (GLI) coordinato dal Ministero dell’Interno, ha lavorato alla definizione di un possibile riconoscimento della figura del mediatore interculturale a fronte della mancanza di un profilo omogeneo valido per tutto il territorio nazionale. Obiettivo del gruppo era quello di individuare le competenze necessarie a qualificare la figura, e le relative procedure di certificazione; il fatto che tali elementi siano univoci, equipollenti e condivisi da tutte le Regioni è importante al fine di delineare una qualifica che sia spendibile sul mercato del lavoro in tutto il Paese. Il lavoro svolto aveva portato ad individuare le competenze necessarie, tra le quali quelle di tipo relazionale, quelle linguistiche e la conoscenza delle culture altre.
Gli esiti di tale lavoro sono confluiti nel Dossier di sintesi "La qualifica del mediatore interculturale. Contributi per il suo inserimento nel futuro sistema nazionale di certificazione delle competenze".
Il dibattito, negli ultimi anni si è un pò arenato e permangono le criticità intorno al riconoscimento della figura del mediatore culturale, dei suoi requisiti minimi e delle qualifiche possedute per svolgere tale attività. Da più parti, stante le differenze di modelli e di percorsi da una regione all'altra, viene chiesto di uniformare in tutto il territorio nazionale le modalità di acquisizione della qualifica professionale di mediatore interculturale. Attualmente, infatti, ogni regione ha un meccanismo a se stante, con regole differenti e non omogenee. In tal senso diverse proposte di legge attualmente depositate in Parlamento, chiedono l'istituzione di un Albo nazionale dei mediatori, l'iscrizione al quale abiliti allo svolgimento della professione in tutto il territorio nazionale e sia condizione unica e necessaria allo svolgimento della professione medesima.
Nel corso della 18° legislatura, risultate al momento depostite in Parlamento in attesa di esame, le seguenti proposte di legge:
- C.2397 - On. Jessica Costanzo (M5S) Delega al Governo per il riconoscimento della professione di mediatore interculturale 20 febbraio 2020: Presentato alla Camera 15 luglio 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame).
- C.464 - On. Elena Carnevali (PD) Disposizioni per il riconoscimento della professione di mediatore linguistico-culturale 4 aprile 2018: Presentato alla CameraDa assegnare.
- C.555 - On. Galeazzo Bignami (FI) Introduzione dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di istituzione del Registro nazionale dei mediatori culturali 23 aprile 2018: Presentato alla Camera7 agosto 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame).
Nel corso della 19° legislatura, risultate al momento depostite in Parlamento in attesa di esame, le seguenti proposte di legge:
-C.1085- On. Chiara Appendino (M5S) Delega al Governo per il riconoscimento e la disciplina della professione di mediatore interculturale 11 aprile 2023: Presentato alla Camera 15 giugno 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame).
Pagina aggiornata 09 settembre 2024