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10 settembre 2019

Impugnate le norme in materia di immigrazione contenute nella legge regionale del Friuli Venezia Giu


La decisione del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri del 5 settembre scorso, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 08/07/2019, recante "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale", in quanto numerose disposizioni sono risultate eccedenti rispetto alle competenze Statutarie della Regione.

In particolare in materia di immigrazione il Governo ha ritenuto talune norme contenute nella nuova legge regionale in contrasto con i principi di cui all'articolo 3 della Costituzione e in violazione della competenza esclusiva statale nella materia.

Le norme contestate

Oggetto di contrasto è in particolare l'articolo 45 della nuova  legge regionale, il quale modificando la preesistente legislazione del FVG in materia di immigrazione, prevede l'intervento della Regione nelle procedure di rimpatrio dei migranti colpiti da provvedimenti espulsivi e consente per tale finalità l'assegnazione di risorse originariamente previste per gli interventi a sostegno di soggetti a rischio di esclusione sociale. In aggiunta la nuova disciplina abroga la preesistente norma della legge regionale relativa all'accoglienza ed all'inserimento abitativo delle persone straniere, adottata in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998.

Tale disposizione sembrerebbe snaturare il riparto di competenze delineato dalla Costituzione tra Stato e Regioni in materia di immigrazione. In particolare, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, se da un lato sono aumentate le competenze regionali nei settori che attengono alle politiche di inclusione ed integrazione sociale della popolazione straniera (salute, istruzione, alloggio) dall'altro è rimasta nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia delle politiche relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento dello straniero.

Un'altra disposizione contenuta nella nuova legge regionale che ha generato contrasti è l'articolo 88, il quale collegando un incentivo occupazionale al requisito della residenza del lavoratore in regione da almeno 5 anni, rischia di realizzare una forma di discriminazione indiretta e di ostacolare in generale la libera circolazione dei lavoratori in ambito nazionale e comunitario, anche a danno degli stessi cittadini comunitari o italiani non originari del FVG.