HomeEsplora tagUcrainaPermessi per protezione temporanea in scadenza o scaduti, cosa fare?



10 marzo 2023

Permessi per protezione temporanea in scadenza o scaduti, cosa fare?


Le risposte alle domande più frequenti

La protezione temporanea è una forma eccezionale di protezione che garantisce immediata tutela a favore delle persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, a seguito dell'invasione da parte delle forze armate russe Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 ha disciplinato la protezione temporanea in Italia. Ai profughi  viene rilasciato dalle questure un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile, che consente l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza.

Cosa fare se il permesso di soggiorno per protezione temporanea è scaduto o è in scadenza?

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio per il 2024) ha previsto che i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina e in scadenza al 31 dicembre 2023,  conservano la loro validita' fino al 31 dicembre 2024, salvo revoca nel caso dovesse venir meno prima lo stato di emergenza in Ucraina.  La proroga opera automaticamente senza che sia pertanto necessario alcun adempimento formale.

È possibile convertire in un permesso per motivi di lavoro il mio permesso per protezione temporanea?

Si, la legge n. 213/23  ha previsto la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno per protezione temporanea. La norma in proposito richiama l’applicabilità dell’art. 5, co. 2-ter, del TU in materia di immigrazione, che prevede il versamento di un contributo economico per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno. Il titolari di protezione temporanea non rientrano, pertanto, tra le categorie esentante dall’obbligo del versamento di tale contributo (variabile tra i 40 e i 50 euro). 
La domanda di conversione deve essere presentata tramite apposito kit da compilarsi presso gli uffici di Poste Italiane abilitati al servizio “Sportello Amico”.
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea consente in ogni caso, anche senza bisogno di essere convertito,  di svolgere un'attività di lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo, frequentare un corso di formazione professionale, fare un tirocinio e accedere alle altre misure di politica attiva del lavoro, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Per l’assunzione e per le altre procedure è valida anche la sola la ricevuta della domanda (se si è ancora in attesa del rilascio del permesso), oltre al codice fiscale italiano che viene assegnato quando si richiede il permesso. Per saperne di più, leggi le FAQ su lavoro e protezione temporanea disponibili qui   

Sono appena arrivato dall’Ucraina dove risiedevo prima dello scoppio della guerra, posso ancora richiedere la protezione temporanea in Italia?

Si, è sufficiente presentarsi alla Questura del luogo di domicilio una domanda per un permesso di soggiorno per protezione temporanea. Per saperne leggi l’opuscolo informativo disponibile in  Italiano  e - Ucraino 

Cos’è il contributo di sostentamento? È ancora possibile richiederlo?

Chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti, può chiedere un contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela legale tramite una piattaforma online attivata dalla Protezione Civile. Sul sito è pubblicato un vademecum in ucraino, italiano e ingleseIl contributo ha l’obiettivo di offrire un primo sostegno economico in Italia ed è riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea. Il contributo di sostentamento è pari a 300 euro mensili pro capite e, in presenza di minori, è previsto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. Nel caso in cui il beneficiario trovi un lavoro in Italia, potrà continuare a fruire del contributo per un periodo massimo di 60 giorni.
La legge  n. 213/23 ha prorogato al 31 dicembre 2024 anche la data di scadenza per richiedere il contributo di sostentamento.