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26 novembre 2021

Che cos'è il permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti? A cosa da diritto?


Le risposte alle domande più frequenti 

 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo di soggiorno di durata illimitata, che può essere richiesto dai cittadini di paesi terzi e o  apolidi che siano regolarmente e continuativamente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni.

Quali requisiti occorrono per avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo e la conoscenza della lingua italiana.

 I titolari di protezione internazionale sono esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana e quelli che tra essi sono considerati in condizione di vulnerabilità possono far concorrere al reddito, per una misura massima del 15%, la disponibilità di un alloggio fornito a titolo gratuito da un ente assistenziale, pubblico o privato riconosciuto.

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I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nell’arco di un quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. Nel caso dei beneficiari di protezione internazionale i cinque anni decorrono dal momento di presentazione della domanda.

 Il titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, può chiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo per i propri familiari?

 Sì, tale permesso può essere richiesto dallo straniero in possesso dei sopraindicati requisiti anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese). In tal caso è necessario dimostrare, oltre ad un reddito sufficiente rispetto alla composizione del nucleo familiare, anche la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Quest’ultimo requisito non è richiesto agli stranieri titolari di protezione internazionale.

Il requisito della residenza quinquennale deve essere posseduto anche dai familiari per cui si richiede il permesso?

Si, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente, le Questure richiedono che anche i familiari siano in possesso del requisito della pregressa permanenza quinquennale in Italia, così come ribadito anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 122106 del 6 settembre 2019.

Quanto dura il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato.

Tale permesso è anche valido come documento di identificazione personale. Se si vuole utilizzare come documento di identità deve però essere rinnovato ogni 10 anni (5 in caso di minori).  Da gennaio 2021, in ottemperanza al nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico, la data di scadenza del documento non riporterà più una durata illimitata del diritto di residenza eventualmente acquisito dal titolare, bensì la validità decennale del documento fisico.

Come formalizzare la domanda per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

La domanda dovrà essere fatta utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio postalee allegando gli specifici documenti richiesti. Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi presso uno sportello postale abilitato, un patronato o un Comune abilitato.

Quali documenti occorre presentare per far avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente?

 Oltre ai documenti relativi alla condizione del richiedente, occorre presentare per ciascun familiare, una specifica documentazione che attesti la composizione del nucleo familiare, del reddito e che si dispone di un alloggio adeguato, ad eccezione dei titolari di protezione internazionale

Che livello di conoscenza della lingua italiana è necessario possedere per avere diritto al permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti?

Dal 9 dicembre 2010 per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo lo straniero deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 (si veda la faq ‎52 e seguenti).  Le uniche eccezioni valgono qualora il permesso UE sia richiesto:

  • per figli minori di 14 anni;
  • da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria;
  • dai titolari di protezione internazionale.

Quali diritti hanno i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato. In quanto titolare di tale permesso, al cittadino straniero è riconosciuto uno status giuridico particolare, che gli garantisce ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ovvero:

  • entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto;
  • svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
  • soggiornare, anche per motivi di studio e lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro. È necessario, quindi, contattare la rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato in cui ci si intende recare per verificare le condizioni richieste;
  • partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (ex. magistrati, militari);
  • avere accesso agli aiuti economici per gli invalidi civili;
  • ottenere l’assegno di maternità e l’assegno per il nucleo familiare numeroso e in generale tutte le prestazioni assistenziali previste dalla legge.
  • richiedere il reddito di cittadinanza, in presenza degli altri requisiti previsti, se si è soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;

Il cittadino straniero titolare di tale permesso di soggiorno può essere espulso:

  • per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale;
  • nel caso in cui vengano  applicate nei suoi confronti misure di prevenzione personali volte al contrasto dello sfruttamento della prostituzione, del traffico di stupefacenti e delle associazioni di stampo mafioso.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rifiutato o revocato?

Si rifiuta il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora per il richiedente sia stato disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 e se è stata emessa sentenza di condanna (anche non definitiva) per la quale non è stata chiesta la riabilitazione. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere altresì rifiutato se il titolare si è allontanato dall’Italia per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi, o per complessivi 10 mesi nell’arco dei cinque anni di soggiorno richiesti (salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e comprovati motivi); inoltre può essere rifiutato per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Il Questore dispone la revoca se è intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva; in caso di riabilitazione è possibile riottenere il titolo di soggiorno.

Può essere revocato nel caso il titolare si allontani dal territorio dell’Unione Europea per un periodo superiore a 12 mesi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Nell’adottare il provvedimento di revoca si dovrà comunque tenere conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Cos’è possibile fare se il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rifiutato o revocato?

È possibile fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.

 Il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE può, con tale permesso, soggiornare in Italia?

Sì, il titolare di tale permesso può fare ingresso in Italia senza necessità di visto e soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
• svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
• frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
• soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria (circa € 8.500).

Entro tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale, il cittadino straniero deve però richiedere un permesso di soggiorno in Italia e, in caso di soggiorno per motivi di lavoro, il nulla osta al lavoro.
Tali nulla osta vengono rilasciati anche se il cittadino straniero è già in Italia nell’ambito di apposite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la dichiarazione di presenza al Questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell’Unione.

Il titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo UE ottenuto in un altro Stato dell’Unione può entrare e soggiornare in Italia insieme al coniuge?

Si, anche il familiare del titolare può fare ingresso nel territorio nazionale senza necessità di richiedere il visto e lo stesso può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se risiedeva, a tale titolo, nel primo Stato membro e purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare

Il permesso per soggiornanti di lungo periodo va rinnovato?

Si, il permesso ha una validità di 10 anni nel caso sia rilasciato ad un maggiorenne e di 5 anni se viene rilasciato ad un minore.
La legge 23 dicembre 2021, ha chiarito la distinzione tra lo status di lungo soggiornante, che ha carattere permanente, fatte salve le ipotesi di revoca normativamente previste, e la durata del permesso di soggiorno attestante la titolarità dello status, che è stata estesa, in analogia ad altri documenti identificativi emessi dalle autorità italiane (ex. carta di identità o patente di guida), a 10 anni per gli adulti e 5 anni per i minori, in luogo della durata indifferentemente quinquennale prevista dal vecchio testo dell’art. 9 TUI. Alla scadenza il permesso di soggiorno sarà automaticamente rinnovato, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie,
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.