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21 ottobre 2019

Permesso UE per lungo soggiornanti: sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea


Le risorse economiche possono provenire anche da un terzo, purché siano regolari, stabili e sufficienti.

 

?La sentenza

 

 

I cittadini stranieri che richiedono lo status di lungo soggiornante devono fornire la prova di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari. Non deve necessariamente trattarsi di «risorse proprie» del richiedente, ma può anche trattarsi di  risorse messe a disposizione da un terzo purché possano essere considerate stabili, regolari e sufficienti.

È questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 3 ottobre 2019 nella causa C-302/18.

 

Il caso

Nel 2017 un cittadino camerunense residente da oltre cinque anni in Belgio presentava una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo indicando, per la parte relativa i mezzi di sussistenza contratti di lavoro, un avviso fiscale, buste paga a nome di suo fratello ed una dichiarazione dello stesso congiunto con la quale si impegnava a provvedere affinché l'interessato disponesse, "per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, in modo da non diventare un onere per lo Stato". La domanda veniva respinta con la seguente motivazione:"L'interessato non possiede risorse proprie. Risulta che egli non esercita più attività retribuita dal 31 maggio 2016 e che non dispone attualmente di alcuna risorsa. Menziona risorse di suo fratello. L'interessato deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per se stesso in modo da non diventare un onere per lo Stato belga"....

Contro tale decisione l'interessato ha proposto ricorso dinanzi al Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio), sostenendo che essa era fondata su un'interpretazione erronea della condizione relativa ai mezzi di sussistenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, in quanto tali disposizioni non richiederebbero che siano presi in considerazione soltanto i mezzi propri del ricorrente. Tali dubbi interpretativi sono stati condivisi dal giudice belga, che ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia.

La sentenza

Secondo la Corte di Giustizia, dall'esame del tenore letterale, dell'obiettivo e del contesto dell''articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, alla luce delle norme analoghe delle direttive 2004/38 e 2003/86, risulta che la provenienza delle risorse contemplate da tale disposizione non è un criterio determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste ultime siano stabili, regolari e sufficienti. La Corte rileva, pertanto, che la nozione di «risorse» non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché le autorità competenti, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, ritengano che esse siano stabili, regolari e sufficienti.

 

La normativa italiana

Con il D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007 è stata data attuazione alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Il decreto, riscrivendo completamente l'articolo 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha sostituito la vecchia carta di soggiorno con il "permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo".

La norma prevede che tale permesso possa essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo (pari ad € 5954 euro per il 2019).

 

 

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