HomeRicerca Normative e giurisprudenzaMinori stranieriIl diritto allo studio dei minori stranieri



Il diritto allo studio dei minori stranieri

Articolo 34 della Costituzione Italiana

"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

Ad oggi in Italia l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Articolo 38 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998)

"I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica".

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno quindi se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano. L’articolo 6, comma 2, del Testo Unico specifica che l’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta dunque autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia.

L' articolo 45 del Regolamento di attuazione delle norme del Testo Unico (DPR n. 394/99 e successive modifiche) prevede che iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane possa essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
Se i genitori presentano, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore in forma incompleta il minore viene iscritto con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

L’inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare da parte dei genitori o dei responsabili del minore è sanzionata penalmente (articolo 731 del codice penale).
Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.

Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un’efficace inclusione sociale la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene evitando la presenza predominante di studenti stranieri, che può rappresentare al massimo il 30% del totale degli studenti della classe. Questo limite, previsto da una circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), può essere derogato:
  • quando gli studenti stranieri hanno già padronanza della lingua italiana (ad esempio per stranieri nati in Italia o che hanno iniziato il percorso scolastico in scuole italiane);
  • quando si tratta di stranieri senza un’adeguata conoscenza dell’italiano che abbiano necessità di un’assistenza specifica;
  • per ragioni di continuità didattica nel caso di classi già formate nell’anno trascorso;
  • in assenza di alternative.
Per approfondire:

ISMU: Alunni con background migratorio in Italia. Le opportunità oltre gli ostacoli (2020)

ISTAT: Identità e percorsi di integrazione delle seconde generazioni in Italia - (2020)

CONGI: Manifesto delle nuove generazioni (2019)

CAMERA DEI DEPUTATI: L'integrazione scolastica dei minori stranieri (anno 2019)

MIUR: Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Anno 2014)

(Ultimo aggiornamento novembre 2020)